di Stefano Pezzola
Oggi decido di segnalare la sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna, sezione lavoro, R.G. 135/2022 del 22 settembre 2022 a firma del giudice dr.ssa Maria Luisa Pugliese.
A seguente link è possibile scaricare il testo integrale in formato pdf (Tribunale di Bologna R.G. 135_2022).
Il giudice “dichiara l’illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio senza retribuzione dal 14 ottobre al 1 dicembre 2021 della ricorrente e condanna il datore di lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, per il
medesimo periodo temporale, delle retribuzioni, delle quote accantonamento TFR, delle
progressioni di anzianità, delle ferie retribuite, delle indennità, degli assegni e dei contributi, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Condanna inoltre il datore di lavoro resistente alla rifusione delle spese del processo che liquida in € 3.300,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese forfettarie da distrarsi in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario“.
In altre parole il dipendente in possesso di un valido certificato di differimento temporaneo dalla vaccinazione con la durata massima di 12 mesi ed ai sensi dell’art. 4, c. 2 D.L. 44/2021, non può essere sospeso senza retribuzione.
L’art. 4, c. 2 D.L. 44/2021 prevede infatti che la vaccinazione anti-COVID non è obbligatoria e può essere omessa o differita se vi sono specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.