La sentenza del Tribunale del Lavoro de L’Aquila del 13 settembre 2023, che ha dichiarato l’illegittimità dell’istituto della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per assenza della vaccinazione obbligatoria anti Sars-Cov-2 dei lavoratori ultracinquantenni, è un atto di giustizia e di coraggio che rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei lavoratori e della libertà di scelta individuale.
La sentenza ha stabilito che la sospensione dal lavoro dei lavoratori non vaccinati era illegittima perché non era giustificata dalla necessità di tutelare la salute pubblica.
I vaccini anti covid-19, infatti, non sono in grado di prevenire il contagio, come dimostrato dal fatto che anche i vaccinati si infettano e trasmettono il virus.
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Sentenza Tribunale L’Aquila 13.09.2023
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, ha dichiarato illegittima la sospensione dal lavoro del ricorrente con ogni conseguenza normativa ed economica.
Ha poi condannato la parte resistente al pagamento delle retribuzioni oltre interessi e rivalutazione.
Ha condannato ancora la parte resistente al pagamento del titolo di danno biologico.
Ha infine condannato la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite.
Un giudice del lavoro che tutela il lavoro.
La sentenza del Tribunale del Lavoro de L’Aquila che ha dichiarato l’illegittimità dell’istituto della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per assenza della vaccinazione obbligatoria anti Sars-Cov-2 dei lavoratori ultracinquantenni, è un atto di giustizia e di coraggio che rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei lavoratori e della libertà di scelta individuale.
Il Giudice del Lavoro premette che: “non verrà valutata la legittimità dell’obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2, bensì la legittimità, nel caso concreto, della sospensione dal lavoro per assenza della vaccinazione obbligatoria“.
Il Giudice accerta e dichiara che “non vi è alcuna norma di legge – né potrebbe mai esservi anche per lo sbarramento costituzionale del divieto di discriminazione ex art. 3 Cost. – che imponga un obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2 per prestare lavoro, ma solamente l’imposizione di un tale obbligo se e nei limiti in cui sia strumento di prevenzione dal contagio“.
La prevenzione immunitaria dal contagio dal virus Sars-Cov-2 è stata dunque il fine che la legge intendeva raggiungere con la vaccinazione obbligatoria, mentre la cura dalle forme acute della malattia Covid-19 è altro aspetto, diverso ontologicamente, non rientrante nell’alveo normativo della vaccinazione obbligatoria.
E che il lavoratore vaccinato fosse sicuro ed il non vaccinato invece fosse pericoloso era una semplice presunzione relativa, nello specifico si è trattato di una presunzione legale, non certo assoluta, perché è stata smentita dalla prova contraria: i vaccinati con i farmaci oggi a disposizione si infettano ed infettano gli altri, al pari dei soggetti non vaccinati.
Il Giudice de L’Aquila ha preso atto che la contagiosità dei vaccinati costituisce un fatto notorio ai sensi dell’art. 115, c.p.c. (che non richiede quindi una perizia per accertarne la fondatezza) e che, per l’effetto, la sospensione dei lavoratori, giustificata dal fatto che non si sia vaccinato, sia stata del tutto priva di fondamento.
Fonte:
https://www.studiocataldi.it/articoli/46084-un-giudice-del-lavoro-che-tutela-il-lavoro.asp