Scrive il giudice di Pace di Monza dr.ssa Gabriella Bovolenta su sentenza nr. 933/23 a seguito causa civile promossa da un cittadino over 50 contro l’Agenzia delle Entrate in riferimento a ricevimento di avviso di addebito di Euro 100,00 per non aver dato inizio al ciclo vaccinale primario: “occorre al riguardo dare risalto ai motivi relativi all’insussistenza dell’obbligo di sottoporsi al ciclo vaccinale primario per la palese violazione delle norme sulla Convenzione dei Diritti e delle Libertà Fondamentali dell’Uomo; per la discriminante di cui all’art. 4 Legge 689/1981 dell’esercizio di un diritto o della legittima difesa o stato di necessità dovuto all’insorgenza di reazioni avverse; per la violazione del diritto alla riservatezza dei dati personali ed infine per le violazioni dei diritti costituzionali di cui agli artt. 2-3-27-32 e 97 della Costituzione. Anche l’art. 3 della Carta Fondamentale dei Diritti dei cittadini europei pone il principio della libera autodeterminazione in campo medico e della dignità dell’uomo agli artt. 1-2 e 3. In particolare la norma contenuta nell’art. 5 prevede la regola generale secondo cui UN INTERVENTO NEL CAMPO DELLA SALUTE NON PUO’ ESSERE EFFETTUATO SE NON DOPO CHE LA PERSONA INTERESSATA ABBIA DATO CONSENSO LIBERO ED INFORMATO e che l’informazione deve essere innanzitutto adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze ed i suoi rischi. Per le supposte considerazioni si ritiene che la SANZIONE SIA FONDATA SULLA DISCRIMINAZIONE DEL TRATTAMENTO OBBLIGATORIO PER GLI OVER 50 IN RAGIONE SEMPLICEMENTE DELL’ETA’ e quindi di una condizione personale di cui (in violazione) all’art. 3 della Costituzione, senza alcun motivo logico, scientifico o prudenziale che possa in qualche modo giustificare l’obbligo vaccinale Covid-19 e la conseguente sanzione comminata“.
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Sentenza 933_23 Giudice di Pace Monza