Scrive la dr.ssa Michelina Maciariello, Giudice di Pace di Piedimonte Matese su sentenza n. 323/2023 riferita a procedimento n. 964/2022 promosso da una cittadina residente ad Isernia contro la Prefettura di Caserta di opposizione avversa all’ordinanza d’ingiunzione n. prot. 0077399 del 24/06/2022 poiché non indossava il dispositivo di protezione delle vie respiratorie all’aperto ove non era garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi: “l’epidemia o la pandemia non rientrano in alcun modo nell’ambito della calamità naturale, per il semplice motivo che sono dimensioni di crisi del tutto diverse fra di loro”.
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Giudice di Pace di Piedimente Matese
“Pertanto il Legislatore – continua il giudice Macieriello – nel redigere un testo omnicomprensivo sulla Protezione civile non ha infatti indicato il rischio epidemico fra quelli a causa dei quali occorre intervenire, previa dichiarazione di stato di emergenza comunale, regionale a nazionale. Manca un qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con consequenziale illegittimità della stessa per essere stata emessa in violazione dell’art. 78, non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri quello di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria. A fronte della illegittimità della delibera del CdM del 31.1.2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti (sentenza n. 1842/2021 del Tribunale di Pisa)“.
Si ritiene pertanto perpetrata la compressione dei diritti fondamentali realizzata in Italia al tempo della diffusione del virus Sars-Cov-2 avuto riguardo ai diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.), alla pari dignità sociale (art. 3 Cost.), alla libertà personale (art. 13 Cost), alla libertà di movimento e di riunione (artt. 16 e 17 Cost.), al diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, anche in forma associata (art. 19 Cost.), al diritto alla scuola (art. 34 Cost.).