Scrive il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere dr.ssa Iolanda Mondo su sentenza nr. 3860/23 nr. RG 1682/2023 del 12 luglio 2023 a seguito causa civile proposta da un cittadino over 50 contro il Ministero della Salute di opposizione all’avviso di addebito con la quale veniva irrogata la sanzione amministrativa di Euro 100,00 per inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 comma 4 D.Lgs 44/2021 convertito in L. 76/2021:
“I PREPARATI Anti-Covid autorizzati per prevenzione della sola malattia Covid-19, che poi si è visto essere inefficaci anche per prevenire la malattia (con risvolti non indifferenti anche sui conti pubblici) NON POTEVANO ESSERE IMPOSTI AI CITTADINI [omiss]. Sebbene la Legge possa prevedere l’obbligatorietà di determinati trattamenti sanitari, sono rarissimi, ed ancorati a precisi presupposti, i casi in cui l’ordinamento consente la possibilità di eseguirli contro la volontà della persona (ad es., è il caso del T.S.O.), valendo da sempre il principio che gli accertamenti ed i trattamenti obbligatori debbano essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato…
E ciò a conferma della consapevolezza del legislatore che l’obbligo sanitario costituisce pur sempre un’eccezione rispetto al principio, di cui è espressione l’art. 32 cost., DELLA LIBERA DETERMINAZIONE DELL’INDIVIDUO IN MATERIA SANITARIA”. Per i supposti motivi, questo giudicante (Giudice) RITIENE NON LEGITTIMA E NON CONFORME AI PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO E DELLA COSTITUZIONE LA NORMATIVA IN MATERIA DI OBBLIGO VACCINALE, CHE PERTANTO VA DISAPPLICATA“.
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Sentenza 3860_23 Giudice di Pace Santa MAria Capua Vetere