di Stefano Pezzola
Punto 1.12.1 dell’Advance Purchase Agreement (prot. n. SANTE2020/C3/043-SI2.838335) sottoscritto dalla UE con il produttore Pfizer BioNTech per la fornitura di farmaci/vaccini mRNA contro il Covid-19.
“La Commissione, a nome degli Stati membri partecipanti, dichiara che l’uso dei vaccini prodotti nell’ambito del presente APA avverrà in condizioni di epidemia che richiedono tale uso e che la somministrazione dei vaccini avverrà pertanto sotto la sola responsabilità
degli Stati membri partecipanti. Pertanto, ogni Stato membro partecipante dovrà indennizzare e sollevare il Contraente, le sue Affiliate, i subappaltatori, i licenziatari e i subconcessionari, nonché i funzionari, i direttori, i dipendenti e gli altri agenti e rappresentanti di ciascuno di essi (congiuntamente, le “Persone Indennizzate”) da e contro ogni responsabilità sostenuta, gli indennizzi di cui all’Articolo I.12 .6, e le ragionevoli spese legali esterne dirette sostenute per la difesa di Richieste di risarcimento da parte di Terzi (comprese le ragionevoli spese legali e di altro tipo) relative a danni, pregiudizi e perdite come definiti nell’Articolo I.12.2 (insieme, le “Perdite”) derivanti da o relativi all’uso e alla diffusione dei Vaccini nella giurisdizione dello Stato Membro Partecipante in questione“.
Al seguente link il contratto in versione integrale (Advance Purchase Agreement Pfizer BioNTech).
Buona lettura.