domenica, Dicembre 22, 2024

Tribunale di Fano: “i vaccini Covid-19 non appaiono strumenti di prevenzione rivelandosi efficaci di fatto con percentuale prossima allo zero”

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Afferma il giudice di pace di Fano dr. Pericle Tajarol su sentenza n. 92/2023 del 28.7.2023 a seguito causa civile promessa da un cittadino over 50 contro l’Agenzia delle Entrate “di voler aderire a quanto già motivato dal Tribunale Militare di Napoli con sentenza del 10.3.2023 che afferma come i vaccini non sono strumenti in idonei in nessun modo a prevenire il contagio dal virus; infatti tali vaccini in commercio non sono idonei ad impedire ai soggetti di essere contagiati e nemmeno di contagiare a propria volta, quindi non appaiono strumenti di prevenzione, rivelandosi percentualmente idonei in misura nè pari nè vicina al 100%, di fatto prossima alla zero”.
Leggi la sentenza integrale al seguente link:
Sentenza n. 92_2023 del 28.7.2023 N.RG 311_2023
Il ricorrente over 50 proponeva opposizione avversa all’avviso di addebito con cui si contestava la violazione all’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 – quater del D.L. 44/2021 in quanto ultra cinquantenne, non avendo alla data del 15.6.2022 iniziato il ciclo vaccinale primario, veniva Lui irrogata la sanzione pecunaria di Euro 100,00.
Il giudice Tajarol ha deciso di “discostarsi dalle recenti pronunce sugli obblighi vaccinali della Corte Costituzionale in quanto essere non hanno effetto vincolante a livello interpretativo per i Giudici di merito in quanto l’unico effetto processuale del rigetto dell’eccezione di illegittima costituzionale è che tale eccezione può essere riproposta dallo stesso giudice rimettente nel corso del medesimo grado di giudizio“.
L’osservanza dell’interpretazione della legge spetta esclusivamente alla Corte di Cassazione e non già alla Corte Costituzionale (art. 65 co. 1° R.D. n. 12/1941).
La Corte Costituzionale ha voluto ribadire che la campagna di vaccinazione ha costituito una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione del virus.
Ma l’efficacia vaccinale non può ritenersi provata quale strumento di prevenzione tenuto conto del fatto che i soggetti vaccinati possono contrarre e trasmettere il contagio, quindi i soggetti vaccinati e non vaccinati debbono essere trattati necessariamente come soggetti tra loro equivalenti.

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