domenica, Dicembre 22, 2024

Tribunale di Padova: reintegrata infermiera non vaccinata e condannata l’ASL al pagamento degli stipendi

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Scrive il giudice del Tribunale di Padova su sentenza n. 366/2023 del 20.7.2023 R.G. 1030/2022: “vi è incertezza sul termine entro il quale i soggetti che avevano contratto il virus dovevano completare l’obbligo vaccinale una volta guariti, se tale incertezza valeva per l’Azienda Sanitaria e portò a pronunce giudisprudenziali difformi, a maggior ragione doveva valere per il dipendente e quindi per la sua sospensione, senza previa comunicazione del diverso orientamento e assegnazione di un congruo termine per vaccinarsi, deve reputarsi, sul piano del rapporto di lavoro, contraria a buona fede”.

Leggi la sentenza integrale al seguente link:
Sentenza 366_2023 Tribunale di Padova

In altra parole il Tribunale di Padova annulla un provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione pronunciato nei confronti di un’infermiera e conseguentemente condanna l’Azienda USLL 6 Euganea a corrispondere alla lavoratrice le retribuzioni dovute dalla sospensione sino all’effettiva reintegrazione.

La sospensione è ritenuta dal giudice illegittima perché disposta senza il previo accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale: l’infermiera, infatti, era stata sospesa due volte, una prima volta per mero inadempimento dell’obbligo vaccinale, nell’ottobre 2021, e una seconda volta a seguito della guarigione, nella primavera del 2022, nonostante la revoca della prima sospensione e nonostante nessuno avesse accertato nuovamente l’inadempimento dell’obbligo vaccinale.

Un altro profilo di illegittimità riguarda il termine entro il quale i guariti devono vaccinarsi, se entro 3 o entro 6 mesi dalla guarigione: l’azienda, invece di comunicare un termine preciso, sospende la dipendente non tenendo così un comportamento secondo buona fede.

La sentenza porta un contribuito sostanziale allo studio della questione della necessità o meno di sottoporsi alla vaccinazione nonostante la guarigione.

Sul punto la questione appare suffragata dalla letteratura scientifica e dalla stessa legge (art.1,comma 2, L.73/20217), secondo cui una persona immunizzata non dovrebbe essere costretta a sottoporsi ad alcuna vaccinazione.

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