martedì, Novembre 5, 2024

Tribunale Militare di Napoli: “è evidente il contrasto tra consenso informato ed obbligo vaccinale”

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di Stefano Pezzola

Il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale Militare di Napoli, dott. Andrea Cruciani, all’udienza del 2 febbraio 2022 ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di M. R.“.
Nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2022 (vedi link sotto) viene pubblicata integralmente l’ordinanza del Tribunale di Napoli n. 28 del 3 febbraio 2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/06/22C00063/S1
In esecuzione di un  disegno criminoso, in piu’ occasioni, il militare ometteva di obbedire all’ordine attinente al servizio e alla disciplina, di presentarsi in data alla predetta infermeria – ordine intimatogli dal superiore, comandante del predetto Reparto mobile -in tal modo, si rendeva non impiegabile fuori dai confini nazionali per non aver completato le previste disposizioni sanitarie sull’iter vaccinale“.

Al militare viene contestato di non aver obbedito all’ordine impartitogli dal superiore in grado di presentarsi in infermeria per sottoporsi alla profilassi vaccinale indispensabile per l’impiego in una operazione fuori dai confini nazionali.
L’art. 206-bis del C.O.M. prevede infatti che “la sanita’ militare puo’ dichiarare indispensabile la somministrazione, secondo appositi protocolli, di specifiche profilassi vaccinali al personale militare per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e della collettivita‘.
Il giudice Andrea Crociani afferma che “il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli articoli 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che la liberta’ personale e’ inviolabile”, e che “nessuno puo’ essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, cosicche’ la circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se e’ vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresi’, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui puo’ essere sottoposto, nonche’ delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le piu’ esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa liberta’ personale, conformemente all’art. 32, secondo comma, della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 438/2008). Ed allora si appalesa evidente anche il contrasto tra consenso informato e obbligo vaccinale, risultando chiaro, all’esito di una valutazione di pura logica, ancora prima che giuridica, come sussista una inconciliabile antitesi tra l’espressione di un consenso – inteso quale libera e consapevole autoderminazione volitiva – e l’adempimento di un obbligo – quale comportamento imposto sotto le comminatorie di legge“.

Rileggiamo con attenzione le parole del giudice del Tribunale di Napoli.
Si appalesa evidente il contrasto tra “consenso informato” e “obbligo vaccinale”, risultando chiaro, all’esito di una valutazione di pura logica, ancora prima che giuridica, come sussista una inconciliabile antitesi tra l’espressione di un consenso – inteso quale libera e consapevole autodeterminazione volitiva – e l’adempimento di un obbligo.
Il Giudice ha affrontato la questione richiamando diverse decisioni della Corte Costituzionale in tema di obbligatorietà del trattamento sanitario, sottolineando come il principio di base non consente mai il superamento di limiti invalicabili che la legge impone al legislatore nello statuire quando un trattamento sanitario debba rendersi obbligatorio, limiti individuati proprio nei diritti fondamentali della persona, non sacrificabili, nemmeno a mente del comma secondo dell’articolo 32 della Carta Costituzionale.


 

 

 

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