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L’obbligo vaccinale dei sanitari è in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all’art. 3 della Costituzione

I PIU' LETTI

di Stefano Pezzola

L’Ordinanza pubblicata in data 12 settembre 2022 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 00947/2022 a firma del Presidente dr.ssa Rosanna De Nictolis ritengo sia un atto da leggere con molta attenzione.
Al seguente link è possibile scaricare l’ordinanza in formato pdf e in forma integrale (Ordinanza Regione Sicilia 12.9.2022).

Un’Ordinanza ben articolata e circostanziata, dettata da ragionevolezza, buon senso e soprattutto supportata da evidenze scientifiche.
Si legge a pagina 59): “l’art. 4 commi 1 e 2 del d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n. 76/2021), nella parte in cui prevede, da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario
e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione, sotto il profilo che il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini anti Covid e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili“.

Ancora a pagina 60) si legge: “l’art.1 della l. 217/2019, nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 4, del d.l. n. 44/2021, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione”.

Ed infine sempre a pagina 60) viene evidenziato: “l’art. 4 comma 4, laddove prevede che l’inadempimento all’obbligo vaccinale comporta la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, di cui all’art. 3 della Costituzione, anche in riferimento alla violazione degli art. 1, 2, 4, 32 comma 1, 33, 35 comma 1 e 36 comma 1 della Costituzione”.

In poche righe – invito i lettori a leggere tutte le pagine dell’ordinanza – vengono sintetizzati i punti salienti di questo circo costruito attorno ad un obbligo vaccinale per i sanitari in assoluto contrasto con la Costituzione ed a qualsiasi pratica medica dettata dal buon senso.
1) Numero delle reazione avverse;
2) Inadeguatezza della farmacovigilanza;
3) Mancanza di approfonditi accertamenti clinici prima si sottoporsi alla vaccinazione;
4) Richiesto di sottoscrizione del Consenso Informato;
5) Evidenze scientifiche che non rassicurano sulla possibilità che il vaccina non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato.

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