di Stefano Pezzola
L‘Ordine professionale non può sospendere ma può solo annotare nell’albo un atto di accertamento, che deve provenire necessariamente da un altro soggetto giuridico, così ha decretato il giudice del lavoro di Bologna Alessandra Arceri di cui ho già anticipato con articolo di cui al seguente link:
https://www.arezzoweb.it/2022/obbligo-vaccinale-sanitari-tribunale-di-bologna-ribadisce-che-lart-4-del-d-l-44-2021-e-in-contrasto-con-il-regolamento-comunitario-953-2021-541887.html
In assenza di questo atto di accertamento, la sospensione è ed era illegittima, e dunque l’Ordine dovrà risarcire tutti i danni al sanitario sospeso.
Si legge infatti nell’ordinanza di cui al procedimento cautelare iscritto al n. 10063/2022 che “TAR Veneto n. 6337 del 27 aprile 2022, ove i Giudici Amministrativi hanno rilevato che la sospensione non è disposta dagli ordini, così come non è disposta dall’Amministrazione sanitaria, ma è una conseguenza dell’inadempimento meramente fotografato da quest’ultima mediante l’atto di accertamento, che gli Ordini si limitano a comunicare al professionista, cioè è un mero obbligo informativo, previa presa d’atto e senza alcuna valutazione di merito, riportando l’annotazione relativa all’albo. Peraltro, la Corte di Cassazione, sia pure in fattispecie diverse da quelle in esame, ha avuto modo di sottolineare come non possa riconoscersi la giurisdizione del Giudice amministrativo qualora l’Amministrazione non sia chiamata dal legislatore a esercitare poteri discrezionali, ma a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente previsti nello svolgimento di un’attività vincolata, di carattere meramente ricognitivo, della cui natura partecipa anche il giudizio tecnico (Cass. sez. lav. 3 marzo 2021, n. 5825). Addirittura è stato del tutto escluso un ruolo delle amministrazioni sanitarie ai fini dell’accertamento dell’inadempimento, che, peraltro, viene effettuato dagli Ordini sulla scorta di un mero rilievo documentale, per mezzo di un atto definito esplicitamente avente natura dichiarativa e non disciplinare“.