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Tribunale di Firenze: neppure un solo cittadino può essere sacrificato per una sperimentazione medica perché la dignità umana è inviolabile

I PIU' LETTI

di Stefano Pezzola

Oggi analizziamo l’ordinanza n. 2022/7360 del 31 ottobre 2022 a firma del giudice dr.ssa Susanna Zanda del Tribunale Ordinario di Firenze, Seconda Sezione Civile.
Al seguente link è possibile scaricare l’atto integrale in formato pdf (Trib. Firenze 31.10.22 – ordinanza – Giudice Zanda).

Soffermiamoci su alcuni punti dell’ordinanza sostanziali (invito altresì i lettori a leggere con attenzione l’intero documento):
Inefficacia della vaccinazione nella prevenzione del contagio
La vaccinazione contro la Sars Cov 2 è risultata inefficace e anche dannosa ciò che ridonda sull’incostituzionalità, irragionevolezza e contrarietà a fonti unionali dell’obbligo vaccinale imposto dall’art. 4 DL 44/21 e successive modifiche; ha osservato che col decreto legge si impone un trattamento iniettivo sperimentale introducendosi al contempo lo scudo penale per i reati di lesioni e omicidio, ciò che evidenzia la consapevolezza sulla dannosità e i rischi
derivanti dai vaccini.
Uno studio pubblicato su The Lancet il 1.12.2021 dal titolo significativo: “La rilevanza epidemiologica della popolazione vaccinata è in aumento” condotto in Israele, per un focolaio scoppiato in ospedale che aveva contagiato 16 medici esposto 23 pazienti e due familiari, e che era derivato da un paziente vaccinato con tre dosi.
Prosegue l’articolo con la disamina del fenomeno in Israele concludendo col fatto che anche i vaccinati con tre dosi si contagiano e contagiano gli altri.
Ciò risulta anche dagli altri documenti ISS e Aifa prodotti dalla parte ricorrente, che dimostrano come i contagi avvengano comunque e non si sono mai interrotti, nonostante la campagna vaccinale pluriennale; ciò è tanto diffuso e conosciuto nella percezione comune di questo momento storico da essere fatto notorio, perché tutti sanno che i vaccini non impediscono il contagio; dunque vaccinati e non vaccinati sono vettori virali indistintamente; trovandosi in situazioni identiche non è  pensabile un trattamento discriminatorio dei non vaccinati.

Incompatibilità della legge con la Carta di Nizza e altre fonti del diritto dell’unione e con la stessa Carta Costituzionale italiana
Orbene leggendo il report annuale Aifa sulla sicurezza del vaccino, pur limitandosi la farmacovigilanza passiva alle prime due settimane dall’inoculo (vd. pag. 25), si ammette che vi siano stati decessi e reazioni avverse gravi in soggetti sani.
Ciò vene detto ad es. a pag. 23 : I casi osservati in soggetti sani sono per lo più ascrivibili a eventi avversi gravi molto rari, come le reazioni anafilattiche e la trombocitopenia e trombosi immunomediata indotta da vaccino.
Dalla lettura del report annuale Aifa e dalle stesse indicazioni delle case produttrici si comprende che il trattamento sanitario obbligatorio con questi farmaci ad mRNA risulta
incompatibile con l’art. 32 Cost. comma 2 Cost..
Sul punto si veda per tutte la sentenza del 1990 n. 307 della Corte cost. che, conformemente ai lavori preparatori della Carta fondamentale, afferma come “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale.
Ma si desume soprattutto che un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili.

LA LEGGE NON PUÒ IN NESSUN CASO VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA.
Appare, quindi, di tutta evidenza come sia aberrante e pericolosa la scelta di allontanarsi dalla chiara previsione contenuta nell’art. 1 e 3 della Carta di Nizza in coerenza con la altrettanto chiara previsione del nostro art. 32 cost. e alla giurisprudenza della corte costituzionale monolitica, per giungere ad affermare che, invece, per esigenze solidaristiche e/o anche di spesa pubblica sanitaria, possano ancora essere sacrificate delle vite umane fin tanto che il numero dei sacrifici umani è comunque inferiore ai decessi per covid o per qualunque altro futuro patogeno.
Inutile ricordare che ogni anno i decessi per le banali influenze sono stati sempre migliaia e mai si è introdotto un obbligo vaccinale per legge con la contestuale limitazione di tutte le libertà fondamentali.
Nemmeno era stato mai dichiarato uno stato di emergenza sanitaria non previsto né dalla legge né dalla Costituzione; infatti, epidemie anche più gravi con tasso di letalità anche 10
volte maggiore del Sars Cov 2 (Mers Sars cov 1 – vd. gli atti di audizione in Senato degli esperti) sono sempre state gestite da 40 anni a questa parte con il potere di ordinanza ex art. 32 legge 833/78 senza creare allarme sociale e segregare le persone al domicilio per un tempo significativo privandole di tutte le libertà.
Si noti in una valutazione delle fonti di vari livelli che l’art. 2 della Carta di Nizza prevede il
riconoscimento espresso e non implicito del “diritto alla vita”, e nessuno può essere condannato alla pena di morte, nemmeno quindi in caso di interessi superiori della maggioranza parlamentare transeunte, o della collettività in genere.

Neanche un solo cittadino europeo può essere, quindi, sacrificato per una sperimentazione medica, o per altri motivi, perché la dignità umana è inviolabile (art. 1 carta di Nizza).

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