di Stefano Pezzola
Oggi decido di leggere con attenzione la sentenza n. 1398/22 del 20 luglio 2022 del Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro a firma del giudice dr. Lorenzo Audisio.
Al seguente link è possibile scaricare integralmente la citata sentenza in formato pdf (Tribunale-di-Torino-Sez.-Lav.-20-luglio-2022).
Il giudice accerta e dichiara l’illegittimità del provvedimento di sospensione dei confronti di un collaboratore amministrativo in ambito sanitario e dalla retribuzione adottato ‘in data 12.1.2022 dall’Azienda Sanitaria per quale risulta assunto e prorogato con provvedimento datato 10.6.2022 fino al 31.12.2022.
Il dr. Audisio ha ritenuto che “mancando il rischio specifico che la norma mira a neutralizzare quando il collaboratore amministrativo in ambito sanitario non svolge le sue mansioni presso strutture dedicate all’assistenza e al ricovero dei pazienti, è inconfigurabile un obbligo di vaccinarsi a carico del lavoratore stesso e conseguentemente non risulta giustificata la sua sospensione dal servizio e dalla retribuzione“.
Il giudice ha condannato l’Azienda Sanitaria al pagamento in favore del lavoratore delle somme che avrebbe dovuto percepire nel periodo in cui lo stesso è risultato illegittimamente sospeso dal servizio e fino alla data della reintegrazione nel posto di lavoro, maggiorate degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.