Mentre tutti noi ci svegliamo, nuovamente, in zona rossa, con la nostra libertà personale messa a dura prova, un’altra sentenza di un tribunale penale mette in discussione quello a cui siamo sottoposti da un anno a questa parte.
Di seguito il pdf della sentenza:
Trib. Reggio Emilia Giud. De Luca sentenza 54-2021 del 27-1-2021 (1)_13143332
IL Tribunale di Reggio Emilia con una sentenza depositata il 27 gennaio 2021 sancisce, in riferimento ad un provvedimento penale attivato nei confronti di una coppia di Correggio che aveva dichiarato il falso nei moduli di autocertificazione sottoscritti durante un controllo, che tale provvedimento è inapplicabile essendo illegittimo il Dpcm dell’8 marzo 2020 e seguenti, poichè in totale contrasto con l’articolo 13 della Costituzione che prevede:
“La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria .”
Infatti, come dice la sentenza diventata definitiva, la restrizione della libertà personale e la revoca della libertà di uscire dalla propria abitazione è una sanzione penale che può essere adottata solo per ordine del Giudice , nei casi, ad esempio di custodia cautelare in seguito a reato, in riferimento ad un singolo individuo e, tra l’altro, non ad un numero indefinito di persone sul tutto il territorio nazionale.
Per il giudice delle indagini preliminari, Dario De Luca, davanti al quale è stata discusso il procedimento «il fatto non costituisce reato». Il giudice ha anche sancito di fatto l’illegittimità del Dpcm, derubricando come «un falso inutile» perché proprio in forza del Dpcm, gli imputati – «sono stati “costretti” a sottoscrivere un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima».
Per concludere il Giudice De Luca nella sentenza svela anche il perché, fino ad ora, nessuno abbia fatto ricorso alla Corte Costituzionale per contestare i Dpcm fino ad ora varati:
“Peraltro, nella fattispecie, poiché trattasi di DPCM, cioè di un atto amministrativo, il Giudice ordinario non deve rimettere la questione dì legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale, ma deve procedere, direttamente, alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per violazione di legge (Costituzionale).“